1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Al fine del funzionamento del CIACE, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie potrà valersi, entro un contingente massimo di venti unità, di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, scelto prioritariamente tra coloro che hanno maturato un periodo di servizio di almeno due anni, o in qualità di esperto nazionale distaccato presso le istituzioni dell'Unione europea, o presso organismi dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'ambito del predetto contingente, il numero delle unità di personale viene stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno, nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei ministri»;
b) all'articolo 8, comma 5, l'alinea è sostituito dal seguente: «Il disegno di legge di cui al comma 4 deve contenere una
c) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
«Art. 11-bis. - (Attuazione in via regolamentare di disposizioni adottate dalla Commissione europea in attuazione di direttive recepite mediante decreto legislativo). - 1. Contestualmente o dopo l'entrata in vigore di decreti legislativi, adottati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si è riservata di adottare disposizioni di attuazione, il Governo è autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della presente legge, con le procedure ivi previste»;
d) all'articolo 15-bis, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Quando uno degli atti della Comunità europea di cui al comma 1 è posto alla base di un disegno di legge di iniziativa governativa, di un decreto-legge, o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee comunica al Parlamento le informazioni relative a tali atti»;
e) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:
«Art. 16-bis. - (Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto comunitario). - 1. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a
a) nei modi indicati al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale;
b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;
c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato ed in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).
7. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3, 4 e 5, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.
8. I decreti ministeriali di cui al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato
2. I commi da 1213 a 1223 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.